Sez. 1 - , Ordinanza n. 26299 del 18/10/2018 (Rv. 651303 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | - Presupposti - Integrale soddisfazione dell'interesse dedotto in giudizio - Necessità - Condizioni - Fattispecie in materia di impugnativa di delibere assembleari di società per azioni - Pronuncia di cassazione con rinvio - Decisione sulle spese - Valutazione sulla soccombenza virtuale - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE
La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l'inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)