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Sez. 1, Sentenza n. 14939 del 21/06/2010 (Rv. 613594 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis del d.l. n. 333 del 1992 - Conseguenze - Criterio del valore venale del bene - Applicabilità sia all'indennità di espropriazione che a quella di occupazione temporanea - "Ius superveniens" - Art. 2, commi 89 e 90, della legge n. 244 del 2007 - Applicabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2010-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613594-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta venuto meno - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007 - il criterio riduttivo dell'indennizzo di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, aggiunto dalla legge di conversione n. 359 del 1992, torna nuovamente applicabile - sia ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione che ai fini di quella di occupazione temporanea - il criterio generale del valore venale del bene fissato dall'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, mentre lo "ius superveniens" costituito dall'art. 2, commi 89 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica solo ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 42, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 90 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)