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Sez. 1, Sentenza n. 7258 del 18/03/2008 (Rv. 602674 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Applicazione dei criteri di cui all'art. 2, comma 89, lett. e) legge 24 dicembre 2007 ai giudizi in corso - Inesistenza del giudicato sull'"an" od il "quantum" del risarcimento sotto qualsiasi profilo - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602674-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di occupazione appropriativa, l'art. 2, comma 89, lett. e), legge 24 dicembre 2007, n. 244 - il quale, colmando il vuoto normativo conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 7-bis, d.l. n. 333 del 1992, convertito con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, dispone che nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene - è applicabile ai giudizi in corso in cui sia ancora in discussione, sotto qualsiasi profilo, l'"an" od il "quantum" del risarcimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)