diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1615 del 30/05/1973 (Rv. 364465 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - IN GENERE - SANATORIA DI VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI - CONCESSIONE DA PARTE DELL'AUTORITA COMUNALE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO EDILIZIO DI GENOVA.*
Stato
decisa il 1973-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364465-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - EFFICACIA - IN GENERE - SANATORIA DI VIOLAZIONI DELLE NORME REGOLAMENTARI - CONCESSIONE DA PARTE DELL'AUTORITA COMUNALE - INAMMISSIBILITA - FATTISPECIE RIGUARDANTE IL REGOLAMENTO EDILIZIO DI GENOVA.*

L'autorita comunale non puo procedere a sanatorie di situazioni in cui si sia costruito in violazione di norme del locale regolamento edilizio, alla cui osservanza ha un diritto soggettivo il proprietario confinante, trattandosi di norme integrative di quelle sulle distanze poste nel codice civile. (nella specie il comune di Genova aveva consentito al mantenimento di un garage, abusivamente costruito nell'intervallo di isolamento prescritto al regolamento edilizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 871

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)