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Sez. 2, Sentenza n. 2905 del 22/07/1976 (Rv. 381669 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE - LESIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI DI TERZI - PROVVEDIMENTO DI SANATORIA DELLA PA - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA LEGITTIMITA - POTERE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381669-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - PIANI REGOLATORI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - NORME INTEGRATIVE DEL CODICE CIVILE - VIOLAZIONE - LESIONE DEI DIRITTI SOGGETTIVI DI TERZI - PROVVEDIMENTO DI SANATORIA DELLA PA - ACCERTAMENTO INCIDENTALE DELLA LEGITTIMITA - POTERE DELL'AGO.*

Le Disposizioni che disciplinano la distanza delle costruzioni dai confini, contenute nei piani regolatori e nelle relative norme di attuazione, integrano, in quanto concernono i rapporti di vicinato, le Disposizioni contenute nell'art 873 cod civ, il quale, nello stabilire che le costruzioni su fondi finitimi devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, prevede espressamente che i regolamenti locali possano stabilire una distanza maggiore. Pertanto, poiche la violazione delle norme anzidette determina la lesione dei diritti soggettivi dei terzi, ove la pa emani, in materia un provvedimento amministrativo di sanatoria che riconosca ex post la legittimita di una costruzione, il giudice ordinario puo conoscere incidentalmente della legittimita di tale atto (ai sensi degli artt 4 e 5 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, 20 marzo 1865 n 2248 all e), il quale, inerendo al rapporto tra la pa ed il privato costruttore, non puo incidere sui rapporti tra questo ultimo ed i suoi vicini. (V 1832/73, mass n 364821; (V 1615/73, mass n 364465; (V 1453/71, mass n 351745; (V 3083/69, mass n 343018).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)