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Sez. 1, Sentenza n. 12306 del 15/05/2008 (Rv. 603942 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità aggiuntiva in favore di fittavoli, mezzadri e coloni - Spettanza - Condizioni - Espropriazione parziale - Irrilevanza - Liquidazione - Riferimento al valore agricolo medio della minore superficie occupata - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603942-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni che coltivano da almeno un anno il fondo espropriato, compete anche qualora che l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, ed in tal caso va liquidata in base ai valori agricoli medi della minore superficie in concreto occupata ed abbandonata.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)