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Sez. 1, Sentenza n. 7178 del 11/06/1992 (Rv. 477677 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere | Indennità aggiuntiva in favore di fittavoli, mezzadri e coloni - Determinazione - Criteri - Espropriazione parziale del fondo - Irrilevanza - Maggiorazione per l'avvenuta cessione volontaria del fondo - Spettanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477677-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - In genere

A norma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, in favore dei fittavoli, mezzadri e coloni che coltivano da almeno un anno il fondo espropriato, anche nel caso che l'espropriazione abbia riguardato solo una parte del fondo e non abbia comportato l'abbandono dell'intero terreno oggetto del rapporto agrario, va corrisposta una indennità aggiuntiva, determinata, a norma dell'art. 16, in misura uguale al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, con esclusione, quindi, di ogni maggiorazione spettante al proprietario per effetto della avvenuta cessione volontaria del fondo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)