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Sez. 1, Sentenza n. 2359 del 12/11/1965 (Rv. 314425 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - AZIONE SOCIALE - LITISCONSORZIO TRA TUTTI GLI AMMINISTRATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1965-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314425-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITA - AZIONE SOCIALE - LITISCONSORZIO TRA TUTTI GLI AMMINISTRATORI - ESCLUSIONE.*

L'Azione sociale di responsabilita contro gli amministratori della societa, trattandosi di responsabilita solidale, come tale concettualmente e giuridicamente scindibile non solo agli effetti sostanziali, ma anche a quelli processuali, non deve essere esercitata necessariamente contro tutti gli amministratori, ben potendo l'assemblea deliberare nel suo insindacabile apprezzamento, che l'Azione sia proposta nei confronti di uno solo o di taluni degli amministratori, responsabili solidali, ritenuti i principali se non unici colpevoli del danno arrecato alla societa. L'Azione di responsabilita puo essere legittimamente proposta contro alcuni soltanto degli amministratori (anziche contro tutti)anche quando la relativa deliberazione assembleare si riferisca genericamente a tutti gli amministratori senza escludere espressamente la possibilita di limitazioni soggettive. (V. 2609/59).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)