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Sez. 1, Sentenza n. 20476 del 25/07/2008 (Rv. 605172 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Azione di responsabilità verso amministratori e sindaci ex artt. 2393 e 2394 cod. civ. - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Interruzione del processo per decesso di una parte - Omessa riassunzione nei confronti degli eredi - Conseguenze - Estinzione del solo rapporto processuale interrotto - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605172-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)

In tema di azione di responsabilità promossa (nella specie, dal commissario della società in liquidazione coatta amministrativa) contro amministratori e sindaci, ai sensi degli artt. 2393 e 2394 cod. civ., si versa in un ipotesi di litisconsorzio facoltativo poiché la predetta responsabilità per fatti di "mala gestio" configura un'ipotesi di obbligazione solidale passiva; pertanto, il creditore, come è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori, così è libero di riassumere il processo, instaurato nei confronti di tutti i coobbligati e successivamente interrotto (nella specie, per la morte di alcuni appellati), nei confronti di uno soltanto di essi, senza necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione (art. 331 cod. proc. civ.); ne consegue che, se si verifica una causa di estinzione con riguardo ad uno soltanto dei rapporti processuali (nella specie, per la mancata riassunzione nei confronti degli eredi della parte deceduta), questa non si estende all'intero processo ma dev'essere dichiarata unicamente con riferimento a quel rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)