Sez. 4, Sentenza n. 12478 del 19/11/2015 Ud. (dep. 24/03/2016) Rv. 267814 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE | Colpa professionale - Personale sanitario - Art. 3, legge n.189 del 2012 - Limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve - Contrasto con l'art. 3 della Costituzione - Esclusione - Ragioni.
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - IN GENERE
In tema di colpa professionale, l'art. 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede per il personale sanitario una limitazione della responsabilità in relazione alle ipotesi di colpa lieve per condotte professionali conformi alle linee guida, non si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non potendosi ravvisare profili di irragionevolezza di tale norma rispetto alla diversa disciplina applicabile agli altri operatori del rischio (e per gli stessi sanitari che non applichino il sapere consolidato in linee guida) per i quali, l'esclusione della responsabilità penale per colpa grave, pur potendo operare solo in virtù del principio civilistico di cui all'art. 2236 cod. civ. - applicabile come regola di giudizio cui attenersi nel valutare l'addebito di imperizia, qualora il caso concreto imponga la soluzione di problemi di speciale difficoltà - prescinde, tuttavia, dalla conformità della condotta alle linee guida ed alle buone pratiche di riferimento.
Riferimenti normativi: Legge 08/11/2012 num. 189 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)