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Sez. 4, Sentenza n. 21243 del 18/12/2014 Ud. (dep. 21/05/2015) Rv. 263493 - 01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI | Esonero da responsabilità per colpa lieve - Condizioni - Linee guida - Onere di allegazione.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263493-01

PROFESSIONISTI - MEDICI E CHIRURGHI

In tema di responsabilità medica, ai fini dell'applicazione della causa di esonero da responsabilità prevista dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è necessaria l'allegazione delle linee guida alle quali la condotta del medico si sarebbe conformata, al fine di consentire al giudice di verificare: a) la correttezza e l'accreditamento presso la comunità scientifica delle pratiche mediche indicate dalla difesa; b) l'effettiva conformità ad esse della condotta tenuta dal medico nel caso in esame.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 13/09/2012 num. 158 art. 3 CORTE COST., Legge 08/11/2012 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)