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Sez. L, Sentenza n. 6067 del 16/06/1990 (Rv. 467778 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA BIGLIETTERIA A TERRA O ESATTORI.*
Stato
decisa il 1990-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467778-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO DEGLI ADDETTI ALLA BIGLIETTERIA A TERRA O ESATTORI.*

L'interpretazione delle Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata, sul punto, dalla suprema Corte - aveva ritenuto che gli addetti alla biglietteria a terra, o esattori, dovessero osservare l'orario giornaliero di sei ore e quindici minuti, non rientrando fra i lavoratori per i quali l'accordo aziendale prevedeva eccezioni o deroghe a tale principio generale). (Conf 5044/88, mass n 459842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)