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Sez. L, Sentenza n. 5044 del 06/09/1988 (Rv. 459842 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459842-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

L'interpretazione di Disposizioni collettive di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto, alla stregua degli accordi aziendali per i dipendenti dell'a.M.a.T. 30 gennaio 1979 e 3 giugno 1981 nonché alla stregua dell'accordo nazionale 12 marzo 1980, che la nozione di retribuzione normale, adottata da tale disciplina e da prendere a base per la Determinazione del compenso per lavoro straordinario, festivo e notturno, non comprendesse l'indennità giornaliera, mansioni- impiegati, monoagente e di biglietteria automatica). (V 7240/87, mass n 455352; (Conf 1375/88, mass n 457514; (Conf 463/88, mass n 450005).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)