Sez. 1, Sentenza n. 1404 del 19/02/1999 (Rv. 523391 - 01)
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE | Manufatti stradali sovrastanti canali artificiali irrigui - Obbligo di manutenzione e rifacimento - Soggetti obbligati - Proprietari ed utenti dei canali - Condizioni e limiti.
STRADE - TUTELA E MANUTENZIONE
L'art. 33 del codice della strada, a norma del quale i manufatti stradali esistenti sopra canali artificiali sono mantenuti e rifatti dai proprietari e dagli utenti di questi, a meno che non ne provino la preesistenza alle strade, va interpretato nel senso che la comparazione sulla preesistenza, ai fini dell' attribuzione dell'onere in questione, deve essere fatta tra i canali e le strade, senza che abbiano rilevanza i singoli manufatti, considerati parti integranti delle stesse per la loro funzione. Ne consegue che, una volta acclarata la preesistenza della strada, risulta del tutto irrilevante, ai fini della statuizione sull'obbligo di manutenzione, la prova dell'avvenuto rifacimento od ampliamento della strada nel tratto sottopassato dal canale.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 33 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 33 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)