Sez. L - , Sentenza n. 29942 del 20/11/2018 (Rv. 651674 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Contribuzione figurativa accreditata ai lavoratori socialmente utili titolari di indennità a carico dell'Inps - Art. 1, comma 9, d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996 - Valorizzazione di detta contribuzione ai fini della misura del trattamento pensionistico dopo il 31 luglio 1995 - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
La contribuzione figurativa accreditata a favore dei lavoratori socialmente utili titolari di indennità a carico dell'Inps é valorizzabile, a far tempo dal 1° agosto 1995, ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non anche ai fini della misura dello stesso, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, del d.l. n. 510 del 1996, conv. in l. n. 608 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 1 com. 9, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14 com. 4, Legge 19/07/1994 num. 451 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)