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Sez. L - , Sentenza n. 5744 del 27/02/2019 (Rv. 652894 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Lavoratori socialmente utili - Contribuzione figurativa a carico dell’INPS - Condizioni - Iscrizione nelle liste di mobilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652894-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE

In tema di lavori socialmente utili, la contribuzione figurativa a carico dell'INPS sussiste indipendentemente dalla iscrizione nelle liste di mobilità, come discende dall'interpretazione letterale del combinato disposto degli artt. 10, comma 3, del d.lgs n. 81 del 2000, e 8, comma 19, del d.lgs. n. 468 del 1997, da cui deriva il riconoscimento della contribuzione figurativa per tutti i periodi d'impegno nelle attività socialmente utili, senza alcun limite temporale.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 9, Legge 28/02/2000 num. 81 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 19, Legge 23/12/2000 num. 388

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)