Sez. L, Sentenza n. 10465 del 21/10/1998 (Rv. 519958 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Previsione da parte dell'art. 413 cod. proc. civ. di tre fori speciali, alternativamente concorrenti - Foro della costituzione del rapporto di lavoro - Foro dell'azienda - Foro della dipendenza aziendale.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, il comma secondo dell'art. 413 cod. proc. civ. prevede (non già soltanto due, ma) tre fori speciali (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) di carattere alternativo, senza attribuire valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l'azienda (che, in caso di società, coincide con la sede sociale dove di fatto si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell'azienda stessa) e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente nel luogo di esercizio dell'attività lavorativa. (Nella specie una pronuncia che aveva dichiarato l'incompetenza per territorio del pretore del luogo della sede del datore di lavoro per essere stato il lavoratore ricorrente addetto non già alla sede, ma ad una sua dipendenza situata in altro mandamento, è stata cassata dalla S.C., che ha invece ritenuto applicabile anche il foro dell'azienda)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)