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Sez. L, Sentenza n. 4683 del 27/05/1997 (Rv. 504712 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE | Previsione da parte dell'art. 413 cod. proc. civ. di due soli fori speciali ed esclusivi, alternativamente concorrenti - Foro della costituzione del rapporto di lavoro - Foro dell'azienda o della dipendenza aziendale.
Stato
decisa il 1997-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504712-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE

Nelle controversie di lavoro subordinato, l'art. 413, secondo comma cod. proc. civ. prevede solamente due fori speciali ed esclusivi, alternativamente concorrenti, che sono rappresentati, il primo dal foro in cui è sorto il rapporto di lavoro e il secondo dal foro del luogo nel quale in concreto si svolge, o si stava svolgendo, al tempo della cessazione del rapporto, l'attività del prestatore di lavoro. Infatti, la locuzione "ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza, alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la propria opera al momento della fine del rapporto" riguarda un'unica entità, vale a dire il luogo di esercizio dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)