Sez. 1, Sentenza n. 7523 del 16/12/1986 (Rv. 449555 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CIGLIO STRADALE - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO A PIANI DI FABBRICAZIONE FUTURI - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CIGLIO STRADALE - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 19 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RIFERIMENTO A PIANI DI FABBRICAZIONE FUTURI - INCLUSIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale, secondo le Disposizioni dell'art. 19 della legge urbanistica 6 agosto 1967 n. 765, che definite dal d.m. 1 aprile 1968 n. 1404, vanno osservate fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione, trovano applicazione anche con riferimento ai piani di fabbricazione futuri dettati da nuove esigenze che ridefiniscano, al di fuori delle originarie perimetrazioni, il programma del nuovo abitato reale. (V 6215/80, mass n 409942).*
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., DM 01/04/1968 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)