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Sez. 1, Sentenza n. 6215 del 22/11/1980 (Rv. 409942 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CIGLIO STRADALE - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 19 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE - EDIFICIO COSTRUITO IN ZONA ORTOFRUTTICOLA DEL COMUNE DI BARI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409942-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - CIGLIO STRADALE - DISTANZE MINIME DEI FABBRICATI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 19 DELLA LEGGE N 765 DEL 1967 - AMBITO DI APPLICAZIONE - EDIFICIO COSTRUITO IN ZONA ORTOFRUTTICOLA DEL COMUNE DI BARI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*

Le distanze minime dei fabbricati dal ciglio stradale, secondo le Disposizioni dell'art 19 della legge urbanistica 6 agosto 1967 n 765, integrato dal DM 1 aprile 1968 n 1404, vanno osservate fuori del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. Pertanto, con riguardo a costruzione realizzata nell'ambito del territorio del comune di Bari, in zona tipizzata come 'ortofrutticolà (con villini a non piu di due piani) dal piano regolatore generale di detto comune, approvato con DPR del 2 febbraio 1966, deve escludersi l'applicabilita delle predette distanze, tenuto conto dell'inclusione di detta zona fra gli insediamenti di edilizia residenziale.*

Riferimenti normativi: DPR 02/02/1966, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 19 CORTE COST., DM 01/04/1968 art. 1404

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)