Sez. 3, Sentenza n. 1339 del 21/02/1996 (Rv. 495942 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Preclusione di nuove conclusioni o di nuove prove - Esclusione - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE
Nel giudizio di rinvio la preclusione di nuove conclusioni o di nuove prove rispetto al giudizio di appello non opera quando la necessità di conclusioni o di prove nuove derivi dalla stessa sentenza di Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)