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Sez. 3, Sentenza n. 1339 del 21/02/1996 (Rv. 495942 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE | Preclusione di nuove conclusioni o di nuove prove - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495942-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE

Nel giudizio di rinvio la preclusione di nuove conclusioni o di nuove prove rispetto al giudizio di appello non opera quando la necessità di conclusioni o di prove nuove derivi dalla stessa sentenza di Cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)