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Sez. 2, Sentenza n. 3214 del 28/04/1988 (Rv. 458660 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 345 COD. PROC. CIV. NELLA PARTE RELATIVA ALLA AMMISSIONE DI PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1988-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458660-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 345 COD. PROC. CIV. NELLA PARTE RELATIVA ALLA AMMISSIONE DI PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Nel giudizio di rinvio non trova applicazione l'art. 345 cod. proc. civ. - nella parte in cui, a seguito della riforma del 1950, consente l'ammissione di nuovi mezzi di prova in appello - stante la preclusione collegata alla precedente rimessione della causa al collegio (art. 184 richiamato dall'art. 359 cod. proc. civ.) e la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 394 cod. proc. civ. che non consente, in Sede di rinvio, la modificazione delle conclusioni, unitamente alla produzione di nuovi documenti ed alla richiesta di nuovi mezzi di prova, salvo che ne sorga la necessità dalla sentenza di Cassazione. (V 3071/72, mass n 360843; (V 3453/69, mass n 343563; (V 629/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)