Sez. 1, Sentenza n. 1548 del 22/04/1975 (Rv. 375145 - 01)
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - CASSE CONGUAGLIO-PREZZI - RISCOSSIONE DEI SOPRAPREZZI, DELLE QUOTE DI PREZZO E DELLE CONTRIBUZIONI ALLE CASSE - APPLICABILITA - POTERI DELL'INTENDENZA DI FINANZA - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE.*
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - INGIUNZIONE - CASSE CONGUAGLIO-PREZZI - RISCOSSIONE DEI SOPRAPREZZI, DELLE QUOTE DI PREZZO E DELLE CONTRIBUZIONI ALLE CASSE - APPLICABILITA - POTERI DELL'INTENDENZA DI FINANZA - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE.*
L'art 9 del DL 26 gennaio 1948 n 98, sulla disciplina delle casse di conguaglio-prezzi, espressamente estende le Disposizioni del procedimento monitorio fiscale, di cui al testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali, approvato con RD 14 aprile 1910 n 639, alla riscossione, da parte dell'intendenza di finanza, 'dei sopraprezzi, delle quote di prezzo e delle contribuzioni dovute alle cassè; detta estensione, disposta senza alcuna limitazione o discriminazione, implica necessariamente il potere dell'intendenza di procedere alla Determinazione della sussistenza e dell'ammontare del credito con i criteri propri dell'ingiunzione fiscale, nonche l'Onere del debitore, che proponga opposizione all'ingiunzione, di dimostrare l'illegittimita della pretesa. (V 661/72, mass n 356726).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 26/01/1948 num. 98 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)