Sez. 1, Sentenza n. 661 del 08/03/1972 (Rv. 356726 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO DELLA FINANZA - PROVA DELLA FONDATEZZA DEL CREDITO INGIUNTO - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - ONERE PROBATORIO DELLA FINANZA - PROVA DELLA FONDATEZZA DEL CREDITO INGIUNTO - ESCLUSIONE.*
L'opposizione ad ingiunzione fiscale apre un ordinario processo di cognizione in cui l'opponente, debitore d'imposta, ha l'Onere di dimostrare la illegittimita della pretesa della finanza fatta valere con l'ingiunzione, mentre la pubblica amministrazione non e tenuta a dare la prova della fondatezza di tale sua pretesa creditoria, essendo sufficiente che abbia indicato nell'atto di ingiunzione medesimo la causale della richiesta di pagamento e l'ammontare della relativa somma. (nella specie il contribuente sosteneva che, avendo contestato in Sede di opposizione ad ingiunzione fiscale la esattezza della data di inizio dei lavori indicata nel certificato del sindaco, ai fini della applicabilita dei benefici concessi per la costruzione di case di abitazione non di lusso dagli artt 13 e 14 della legge 27 febbraio 1949, n 408, spettava all'amministrazione dare la prova che i lavori di costruzione erano stati effettivamente iniziati in quel giorno in quanto la dimostrazione che i lavori stessi si erano protratti oltre il biennio con la conseguente decadenza del contribuente dal beneficio fiscale costituiva il presupposto della pretesa tributaria. La Corte ha disatteso l'assunto osservando che la ultimazione dei lavori nel termine biennale costituiva, invece, il presupposto del diritto del contribuente all'agevolazione sicche la relativa prova era suo carico, in coerenza con il principio generale sopra enunciato). (V 3836'69, mass n 344159; 1581'69, mass n 340422; 3398'62).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 13, Cod. Civ. art. 2967, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)