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Sez. 1, Sentenza n. 6804 del 14/12/1988 (Rv. 461055 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - SUPERAMENTO - OGGETTO DELLA PROVA.*
Stato
decisa il 1988-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461055-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - SUPERAMENTO - OGGETTO DELLA PROVA.*

In tema d'IVA, e con riguardo ai beni prodotti od acquistati dal contribuente, ivi inclusi quelli che debbano presumersi acquistati perché esistenti nei luoghi in cui egli esercita la sua attività, senza la prova di una consegna in virtù di titolo non traslativo, l'art. 53 primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, stabilisce una presunzione di cessione in evasione dell'imposta, per il caso in cui i beni medesimi non vengano rinvenuti in detti luoghi, la quale può essere vinta dal contribuente medesimo tramite la dimostrazione di un fatto materiale che escluda la loro fisica esistenza (utilizzazione, perdita, distruzione), ovvero di una consegna a terzi per titolo non traslativo. Mentre l'evento materiale può essere provato con ogni mezzo, la consegna a terzi, ai sensi del secondo comma del citato articolo, può risultare soltanto da libri, registri ed altri documenti contabili regolarmente tenuti.*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 53 com. 2, DPR 29/01/1979 num. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)