Sez. 3, Sentenza n. 13696 del 06/11/2001 (Rv. 550038 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | Enunciazione del principio di diritto - Esclusione - Conseguenze - Violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. da parte del giudice di rinvio - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE
La cassazione della sentenza di merito per vizio di motivazione non implica l'enunciazione di alcun principio di diritto, a differenza della cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, e quindi non rende configurabile la violazione dell'art. 384 cod. proc. civ. da parte del giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)