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Sez. L, Sentenza n. 4516 del 28/07/1984 (Rv. 436410 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONI - EFFETTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1984-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436410-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONI - EFFETTI RISPETTIVI.*

Nel caso in cui la Cassazione sia stata pronunciata unicamente per vizi di motivazione, il giudice di rinvio è libero di valutare, sia sotto il profilo normativo che sotto quello fattuale, la situazione oggetto della controversia, non incontrando al riguardo alcun vincolo, a differenza di quanto si verifica nel caso in cui la pronuncia di Cassazione contenga il principio di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi. (V 4711/81, mass n 415466; (V 5589/77, mass n 389182; (V 1915/75, mass n 375605).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)