Sez. L, Sentenza n. 5609 del 25/06/1987 (Rv. 454087 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACCERTAMENTO POSTERIORE DI OLTRE CINQUE ANNI - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - VERSAMENTI IRREGOLARI PERCHÉ RISPONDENTI A CLASSI DI CONTRIBUTI O A TIPI DI ATTIVITÀ DIFFERENTI DA QUELLI DOVUTI O DA QUELLA PRESTATA - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCERTAMENTO DELLA NATURA INDUSTRIALE E NON AGRICOLA DELL'ATTIVITÀ E AD ANNULLAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI VERSATI, CON CONVERSIONE IN CONTRIBUTI ORDINARI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - ACCERTAMENTO POSTERIORE DI OLTRE CINQUE ANNI - DISCIPLINA EX ART. 8 DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - AMBITO DI APPLICAZIONE - VERSAMENTI IRREGOLARI PERCHÉ RISPONDENTI A CLASSI DI CONTRIBUTI O A TIPI DI ATTIVITÀ DIFFERENTI DA QUELLI DOVUTI O DA QUELLA PRESTATA - INCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCERTAMENTO DELLA NATURA INDUSTRIALE E NON AGRICOLA DELL'ATTIVITÀ E AD ANNULLAMENTO DEI CONTRIBUTI AGRICOLI VERSATI, CON CONVERSIONE IN CONTRIBUTI ORDINARI.*
La disposizione dell'art. 8 del d.P.R. 27 aprile 1957 n. 818 - secondo cui debbono essere acquisiti alle singole gestioni, agli effetti delle prestazioni assicurative, i contributi indebitamente versati, allorché l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla data di tale versamento - non è operante soltanto quando manchino i presupposti essenziali per la Costituzione di un valido rapporto assicurativo, perché non sussiste un rapporto di lavoro da assoggettare alla tutela previdenziale ovvero perché il lavoratore sia tenuto per legge ad assicurarsi presso altri enti di previdenza; pertanto la sanatoria contemplata dalla norma suddetta opera anche allorché - sussistendo un valido rapporto di lavoro - vi siano dei versamenti contributivi irregolari perché rispondenti a classi di contributi o a tipi di attività lavorativa differenti da quelli realmente dovuti o da quella effettivamente prestata. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto l'inapplicabilità della norma citata in un'ipotesi in cui l'INPS, dopo aver accertato la natura industriale e non già agricola dell'attività del datore di lavoro, aveva annullato i contributi agricoli in precedenza versati, convertendoli in contributi ordinari, e di conseguenza aveva riliquidato la pensione al lavoratore assicurato). (V 5927/86, mass n 448305).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)