Sez. L, Sentenza n. 5927 del 08/10/1986 (Rv. 448305 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - SANATORIA - CONDIZIONI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 8, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - INDEBITO - SANATORIA - CONDIZIONI - PRESUPPOSTI - DISCIPLINA EX ART. 8, PRIMO COMMA, DEL D.P.R. N. 818 DEL 1957 - PORTATA.*
La disposizione dell'art. 8, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 - che stabilisce la sanatoria dell'accreditamento di contributi indebitamente versati quando l'accertamento di tale irregolarità sia posteriore di oltre cinque anni alla data del versamento indebito - si riferisce non al caso d'inesistenza del rapporto di Assicurazione sociale obbligatoria ma al diverso caso in cui, incontestata l'esistenza di tale rapporto, l'indebito versamento dei contributi abbia riguardato solo un determinato emolumento corrisposto dal datore di lavoro al dipendente assicurato. (V 6053/84, mass n 437713; (V 5759/84, mass n 437428).*
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)