Sez. 1, Sentenza n. 26016 del 09/04/2013 Ud. (dep. 13/06/2013) Rv. 255714 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - SENTENZA - PRONUNCE SULL'AZIONE CIVILE | Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione - Ambito di applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen.
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La disciplina di cui all'art. 578 cod. proc. pen. non si applica quando appellante o ricorrente sia la parte civile, alla quale la previsione contenuta nell'art. 576 cod. proc. pen. riconosce il diritto ad una decisione incondizionata sul merito della propria domanda.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)