Sez. 3 - , Sentenza n. 48742 del 10/10/2019 Ud. (dep. 02/12/2019) Rv. 278269 - 01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Sentenza di primo grado di condanna e contestualmente di rigetto dell’azione civile - Appello della parte civile – Prescrizione del reato dopo la sentenza di primo grado - Condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
Il giudice d'appello, pur in presenza di una causa di estinzione del reato maturata successivamente alla pronuncia di condanna di primo grado che tuttavia abbia rigettato l'azione civile, può, a seguito di impugnazione proposta dalla parte civile ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen., riformare la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili e, allo stesso tempo, pronunciare l'estinzione del reato. (In motivazione, la Corte ha precisato che le disposizioni previste dagli artt. 576 e 578 cod. proc. pen. disciplinano situazioni processuali diverse; la prima conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento e/o restituzione, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto; la seconda, in assenza di un'impugnazione della parte civile, mantiene la cognizione del giudice dell'impugnazione sulle disposizioni e sui capi della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)