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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 8024 del 07/04/2011 (Rv. 617562 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Rappresentanza e difesa in giudizio - Ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617562-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Al ricorso per cassazione avverso le decisioni delle commissioni tributarie ed al relativo procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili, tra le quali è compresa, direttamente, quella, dettata dall'art. 365, che impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale, e, indirettamente, quella di cui all'art. 82, terzo comma, che prescrive che davanti alla Corte di cassazione le parti stiano in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo, per il necessario fondamento tecnico di quel ricorso, in quanto implicitamente richiamata sia dall'art. 365 cod. proc. civ., che dall'art. 62, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui fa riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)