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Sez. 5, Sentenza n. 8918 del 04/06/2003 (Rv. 563904 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di cassazione - Rappresentanza e difesa in giudizio - Ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo - Necessità - Fondamento normativo.
Stato
decisa il 2003-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563904-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Al ricorso per cassazione avverso le decisioni delle commissioni tributarie e al relativo procedimento si applicano, ai sensi dell'art. 62, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, le norme dettate dal codice di procedura civile in quanto compatibili, tra le quali è compresa, direttamente, quella, dettata dall'art. 365, che impone che il ricorso sia sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale, e, indirettamente, quella, di cui all'art. 82, terzo comma, che prescrive che davanti alla Corte di cassazione le parti stiano in giudizio col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo, per il necessario fondamento tecnico di quel ricorso, implicitamente richiamato tanto dall'art. 365 cod. proc. civ., che dall'art. 62, comma primo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui fa riferimento all'art. 360 cod. proc. civ.. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione nei confronti di decisione della commissione tributaria proposto dalla parte personalmente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)