Sez. 5, Sentenza n. 14921 del 28/06/2006 (Rv. 591640 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA | Acquisto di terreni con i benefici fiscali previsti dalla legge n. 604 del 1954 - Decadenza dai predetti benefici - Accertamento - Poteri dell'Amministrazione finanziaria e dell'Ispettorato agrario - Competenza dell'Ispettorato agrario - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA
In tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali in favore della piccola proprietà contadina, prevista dall'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, la competenza dell'Ispettorato agrario è limitata agli accertamenti, effettuati su invito dell'Amministrazione finanziaria o anche direttamente, delle circostanze dalle quali deriva la perdita dei benefici e che non siano già note all'Amministrazione. Il parere espresso dall'Ispettorato agrario non è vincolante, in quanto i poteri di accertamento di detto organo riguardano le questioni tecniche che possono insorgere in ordine alla sussistenza delle condizioni cui la norma subordina la decadenza dalle agevolazioni tributarie, ma non vincola l'Amministrazione finanziaria nella interpretazione di norme di legge o di negozi, al fine del verificarsi delle ipotesi di decadenza.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)