Sez. 5, Sentenza n. 24916 del 06/11/2013 (Rv. 628559 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti impugnabili - Elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tassatività - Facoltà di impugnare ulteriori tipologie di atti - Ammissibilità - Limiti - Diniego di revoca di un'istanza di rimborso IVA infrannuale - Impugnabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il diniego di revoca di un'istanza di rimborso IVA infrannuale, incidendo immediatamente sul rapporto tributario afferente il debito IVA relativo al corrispondente anno di imposta e rifluendo sul disconoscimento del diritto del contribuente di portarne l'eccedenza in detrazione nelle liquidazioni periodiche successive, ovvero di esercitare, in alternativa, la compensazione prevista dall'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, è suscettibile di impugnazione, riferendosi la tassatività dell'elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non a singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma all'indicazione di categorie di atti considerati in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, sicché l'ambito oggettivo del suo primo comma, lett. g), non può circoscriversi alla mera negazione del diritto di credito vantato dal contribuente, ma deve coerentemente ricomprendere anche le modalità di attuazione di tale credito nel rapporto tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 100 art. 1 com. 1, DPR 14/10/1999 num. 542 art. 8 com. 3, DM Finanze 23/07/1975 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)