Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15180 del 02/07/2014 (Rv. 631534 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rinuncia al rimborso - Compensazione - Ammissibilità - Limiti temporali - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, il contribuente può modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione del credito solamente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, entro l'anno successivo alla maturazione del credito medesimo, in quanto il principio di alternatività tra rimborso e detrazione esclude l'illimitata possibilità di revoca della scelta del rimborso, originariamente effettuata. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto alla compensazione sul solo presupposto della rinuncia all'istanza di rimborso, da parte del contribuente, senza dare rilievo alla tardività della stessa).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2 lett. I, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 n. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)