Sez. L, Sentenza n. 6290 del 01/12/1984 (Rv. 437910 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DI VOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO - NATURA - DIARIA - INDENNITÀ DI TRASFERTA - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE - LIMITI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ IN FAVORE DEL PERSONALE DI VOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO - NATURA - DIARIA - INDENNITÀ DI TRASFERTA - INCLUSIONE NELLA BASE PENSIONABILE - LIMITI.*
L'indennità pari all'ottantadue per cento dello stipendio, prevista, dall'art. 8, lett. B, punto quarto, del C.C.n.L. 13 marzo 1973, in favore del personale di volo in servizio all'estero, è da considerare come diaria-indennità di trasferta (avendo funzione non solo retributiva ma anche risarcitoria, ancorché commisurata ad un elemento tipicamente retributivo quale lo stipendio) e, attesa tale sua natura, concorre alla Determinazione della base pensionabile non per l'intero ma solo per il cinquanta per cento, e cioè nella stessa misura assoggettabile a contribuzione previdenziale. (Conf 3036/84, mass n 435073; (Conf 1777/84, mass n 433847; (Conf 1776/84, mass n 433845).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 13/07/1965 num. 859 art. 13, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 24 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Contr. Coll. 13/03/1973 num. 8, Legge 30/07/1973 num. 484 art. 1, Legge 30/07/1973 num. 484 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)