Sez. 3, Sentenza n. 8306 del 17/09/1996 (Rv. 499630 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Impugnazione della sentenza ad opera della parte soccombente in primo grado - Deduzione di inammissibilità della domanda - Decadenza dal diritto di impugnare la sentenza su punti idonei a conseguire una pronuncia di rigetto nel merito.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
La inammissibilità della domanda non è vizio che attiene alla esistenza dei presupposti di un diritto o di un'azione. Ne consegue che, qualora la parte soccombente in primo grado impugni la sentenza, dolendosi genericamente dell'inammissibilità della domanda, decade ex art. 346 cod. proc. civ. dal diritto di impugnare la sentenza sui punti della controversia che, ove accolti, avrebbero portato ad una pronuncia di rigetto nel merito e non di inammissibilità.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)