Sez. 1, Sentenza n. 882 del 25/01/1995 (Rv. 489945 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Punto della decisione attinente al merito - Impugnazione - Pregiudiziali implicite della decisione di merito - Effetto devolutivo - Ammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO
Una pronuncia che decida espressamente questioni di merito, presupponendo il superamento positivo delle pregiudiziali relative a detta statuizione non espressamente dedotte dalle parti né affrontate dal giudice, è specificamente e validamente impugnata quando il motivo di gravame coinvolga espressamente il punto della decisione attinente al merito, deferendo con ciò legittimamente al giudice di secondo grado anche le pregiudiziali implicite costituenti condizioni, o presupposti, dell'impugnata decisione di merito. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva rigettato nel merito la domanda e la parte soccombente aveva impugnato detta sentenza sul punto di merito oggetto della decisione di prima istanza. La S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha ritenuto che con l'impugnazione della pronunzia di prima istanza erano state coinvolte validamente, nel giudizio d'appello, anche le pregiudiziali implicite a detta decisione, cosicché non poteva ravvisarsi la sussistenza di un giudicato implicito, preclusivo delle pregiudiziali, e la questione, rimanendo aperta davanti al giudice d'appello, era da questo rilevabile d'ufficio ed oggetto possibile della decisione di secondo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)