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Sez. 3, Sentenza n. 2818 del 09/03/1993 (Rv. 481328 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato | Tempestività nel pagamento del rateo di premio - Onere probatorio a carico dell'assicurato.
Stato
decisa il 1993-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481328-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicurato

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, l'assicuratore non ha l'onere di provare il fatto su cui si basa la sua contestazione relativa alla tempestività del pagamento del rateo di premio, essendo questa afferente alla sussistenza del diritto dell'assicurato, i cui presupposti debbono essere provati dallo stesso assicurato che intende farlo valere.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)