Sez. 3, Sentenza n. 12322 del 10/06/2005 (Rv. 585341 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Certificato di assicurazione - Idoneità probatoria verso il terzo danneggiato - Rapporti fra le parti del contratto - Prova - Produzione della polizza - Necessità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - ESERCIZIO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
Il certificato di assicurazione, ai sensi dell'art. 7, secondo comma della legge n. 990 del 1969, attesta l'esistenza della garanzia assicurativa, e obbliga l'assicuratore, per il periodo in essa indicato, unicamente nei confronti del terzo danneggiato. Nei rapporti tra le parti, il contratto di assicurazione deve, invece, essere provato - ai sensi dell'art. 1888 cod. civ. - attraverso la produzione in giudizio della polizza sottoscritta dalla società di assicurazione o da un suo agente munito di rappresentanza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1888, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 7 CORTE COST., DPR 24/11/1970 num. 973 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)