Sez. 2, Sentenza n. 10392 del 10/05/1983 Ud. (dep. 03/12/1983) Rv. 161525 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - TERMINE ULTIMO PER FORNIRE LA PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - TERMINE ULTIMO PER FORNIRE LA PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO.*
La prova del legittimo impedimento a comparire all'udienza può essere fornita dall'imputato, per il combinato disposto dell'art. 472, comma secondo, cod. proc. pen. e dell'art. 498, comma terzo, cod. proc. pen. soltanto fino al momento della conclusione della discussione, in quanto la deliberazione della sentenza, che inizia immediatamente dopo, non può essere mai interrotta, salvo i casi di forza maggiore, per cui, senza soluzione di continuità, alla decisione adottata in camera di consiglio deve seguire immediatamente la lettura del dispositivo all'udienza pubblica. (Conf mass n 136520; (Conf mass n 149049; (Conf mass n 126942).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 472 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)