Sez. 3, Sentenza n. 9487 del 21/10/1976 Ud. (dep. 22/07/1977) Rv. 136520 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - TERMINE PER LA ESIBIZIONE DELLA PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLO IMPUTATO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - TERMINE PER LA ESIBIZIONE DELLA PROVA DEL LEGITTIMO IMPEDIMENTO DELLO IMPUTATO.*
La prova del legittimo impedimento a comparire all'udienza puo essere fornita dall'imputato, per il combinato disposto dell'art 472, comma secondo, cod proc pen e dell'art 498, comma terzo, cod proc pen, fino al momento della conclusione della discussione in quanto la deliberazione della sentenza, che inizia immediatamente dopo, non puo essere mai interrotta, salvo i casi di forza maggiore, per cui, senza soluzione di continuita, alla decisione adottata in camera di consiglio deve seguire immediatamente la lettura del dispositivo all'udienza pubblica. (Conf mass n 126942).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)