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Sez. 1, Sentenza n. 5411 del 21/10/1996 Cc. (dep. 04/12/1996) Rv. 207713 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AVVISI | Contenuto dell'avviso - Indicazione dell'oggetto del procedimento - Necessità - Mancanza - Nullità di ordine generale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207713-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AVVISI

L'avviso di udienza nel procedimento di esecuzione deve contenere, sia pure in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, necessario ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, pur in assenza di una esplicita previsione negli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. La mancata indicazione dell'oggetto determina nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lettera c), cod. proc. pen. (Nella specie, all'esito del procedimento di esecuzione, il Tribunale di sorveglianza aveva revocato la misura alternativa della semilibertà per un motivo del tutto diverso da quello in ordine al quale, sulla base degli atti, l'interessato aveva preparato la propria difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)