Sez. 1, Sentenza n. 9634 del 12/12/2003 Cc. (dep. 02/03/2004) Rv. 227221 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI | Contenuto dell'avviso - Indicazione dell'oggetto del procedimento - Necessità - Mancanza - Nullità - Fattispecie in materia di misure alternative alla detenzione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AVVISI
In tema di procedimento di sorveglianza, l'avviso di fissazione dell'udienza disciplinato dal combinato disposto degli artt. 678, 666 e 127 cod. proc. pen., pur in assenza di un'esplicita previsione, deve contenere, anche se in forma succinta, o con riferimento ad atti già a conoscenza delle parti, l'indicazione dell'oggetto del procedimento, al fine di garantire un effettivo rispetto del principio del contraddittorio. La mancanza di detta indicazione determina una nullità ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del tribunale di sorveglianza con la quale era stata disposta la cessazione della misura alternativa della detenzione domiciliare per ritenuta incompatibilità con il sopravvenuto stato di custodia cautelare in carcere, laddove il procedimento era stato attivato sulla base di una proposta di revoca di detta misura, in relazione alla quale l'interessato aveva apprestato la propria difesa).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)