Sez. 3, Sentenza n. 33303 del 10/06/2005 Ud. (dep. 13/09/2005) Rv. 232193 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE | Detenzione in azienda di bovini trattati con sostanze ad effetto anabolizzante - Alterazione della composizione naturale della carne - Necessità - Esclusione.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (IN GENERE) - REATI - IN GENERE
In materia alimentare, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 5 lett. a) della legge 30 aprile 1962 n. 283 (distribuzione per il consumo di sostanze alimentari trattate in modo da variarne la composizione naturale), in ipotesi di detenzione in azienda di animali bovini destinati alla vendita o al consumo umano trattati con sostanze ad effetto anabolizzante, non occorre la prova che vi sia stata in concreto una alterazione della composizione naturale delle carni, ma è sufficiente la prova che all'animale sia stata somministrata una sostanza ad azione anabolizzante della quale è vietata la somministrazione e che sia idonea a determinare una variazione della composizione naturale della carne.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1962 num. 283 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 336, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)