Sez. L, Sentenza n. 1845 del 13/05/1975 (Rv. 375513 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - RAPPORTI CESSATI PRIMA DELLA LEGGE N 911 DEL 1971 - CONDIZIONI - FATTO NON IMPUTABILE ALLO AGENTE - NECESSITA - ESTREMI.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - IN GENERE - RAPPORTI CESSATI PRIMA DELLA LEGGE N 911 DEL 1971 - CONDIZIONI - FATTO NON IMPUTABILE ALLO AGENTE - NECESSITA - ESTREMI.*
I contratti di Agenzia esauritisi prima dell'emanazione della legge 15 ottobre 1971, n 911, restano assoggettati, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennita per cessazione del rapporto, alla normativa dettata dall'art 1751 cod civ, nel testo originario, che subordina l'attribuzione di detta indennita alla condizione dello scioglimento del contratto per fatto non imputabile allo agente. Ne consegue che l'indennita non puo essere attribuita allo agente che abbia troncato il rapporto per sua esclusiva volonta sotto il vigore della vecchia normativa, in quanto la dizione 'fatto non imputabilè non puo essere intesa se non nel senso di 'fatto non attribuibilè, cui non deve concorrere necessariamente la colpa o l'inadempimento. (Conf 3292/73, mass n 367165).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)