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Sez. 3, Sentenza n. 3292 del 29/11/1973 (Rv. 367165 - 01)

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - LEGGE N 911 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO - ANTERIORI CONTRATTI TRA AGENZIE E PRODUTTORI - NORMATIVA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367165-01

ASSICURAZIONE - AGENTE DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA - LEGGE N 911 DEL 1971 - CARATTERE INNOVATIVO - ANTERIORI CONTRATTI TRA AGENZIE E PRODUTTORI - NORMATIVA APPLICABILE.*

In tema di attribuzione dell'indennita per lo scioglimento del contratto di Agenzia, la legge 15 ottobre 1971, n 911, ha carattere innovativo rispetto alla disciplina dei rapporti contrattuali gia cessati. Pertanto i contratti fra Agenzia di Assicurazione e loro produttori, esauriti prima della emanazione della citata legge, restano assoggettati, per quanto concerne la attribuzione dell'indennita per cessazione del rapporto di lavoro, alla normativa dettata nei contratti collettivi nazionali del 25 maggio 1939 e 25 marzo 1941 in correlazione con lo art 1751 (testo abrogato) del codice civile che la Corte costituzionale, con sentenza n 75 del 1970 aveva ritenuto non costituzionalmente illegittimo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Legge 15/10/1971 num. 911, Contr. Coll. 25/05/1939, Contr. Coll. 25/03/1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)