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Sez. 2, Sentenza n. 1987 del 03/06/1976 (Rv. 380803 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - NOZIONE DI 'TERZÒ - DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DA PARTE DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE - LIMITI - NOZIONE DI 'TERZÒ EX ARTT 1380 E 2644 COD CIV - DIFFERENZA.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380803-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - NOZIONE DI 'TERZÒ - DISCONOSCIMENTO DELLA SCRITTURA PRIVATA DA PARTE DEL TERZO - LEGITTIMAZIONE - LIMITI - NOZIONE DI 'TERZÒ EX ARTT 1380 E 2644 COD CIV - DIFFERENZA.*

E terzo, ai sensi dell'art 2704 cod civ, il titolare di un diritto di qualsiasi natura, sostanziale o processuale, quali che siano il suo oggetto e la sua provenienza, che possa essere pregiudicato nel suo diritto dalla convenzione contenuta in una scrittura privata intervenuta tra parti diverse: egli e abilitato a respingere gli effetti riflessi della predetta convenzione e a disconoscerla, anche come rapporto intercorso inter alios, nei limiti in cui pregiudica il suo diritto, fino a quando la data della scrittura non sia divenuta certa nei modi indicati nello stesso art 2704 cod civ. diversa, invece, e piu ristretta, e la nozione di terzo che si evince dagli artt 1380 e 2644 cod civ, i quali sono chiamati a disciplinare la situazione di conflitto tra piu titolari di diritti personali di godimento o di diritti reali sul medesimo bene. (nella specie il convenuto, citato in giudizio nella sua qualita di proprietario del fondo vicino, aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per aver alienato ad altri il fondo, in data anteriore, con scrittura privata non registrata. I giudici del merito, rilevato che l'attore non aveva alcun interesse o diritto incompatibile con la situazione giuridica creata con la scrittura privata in questione, avevano ritenuto che la compravendita fosse opponibile al terzo sin dalla data della sua conclusione, ancorche la sua registrazione fosse avvenuta in corso di causa. La suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, in applicazione dei principi formulati in massima, ha ritenuto che la scrittura privata era opponibile all'attore solo dalla data in cui era stata prodotta in giudizio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1380, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)