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Sez. 2, Sentenza n. 4922 del 08/03/2006 (Rv. 586332 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Atti relativi a beni immobili - Trascrizione - Funzione - - Scrittura privata priva di data certa - Opponibilità nei confronti dei terzi - Esclusione - Trascrizione della domanda di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione anteriore a quella relativa all'acquisto da parte del terzo - Effetti- Principio generale di cui all'art. 2704 cod. civ.- Derogabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586332-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

In tema di prova documentale, il principio generale sancito dall'art. 2704 cod. civ. secondo cui la scrittura privata è opponibile ai terzi se abbia data certa, non è derogato dalle disposizioni dettate dall' art.2652 n.2 e 3 cod. civ. che, nel regolare gli effetti della trascrizione delle domande giudiziali con esclusivo riferimento al momento della trascrizione e non alla data del titolo su cui ciascuna domanda sia stata fondata, hanno la funzione di dirimere il conflitto fra più acquirenti dello stesso diritto reale o di diritti incompatibili sul medesimo immobile; pertanto, deve ritenersi che, ai fini della soluzione di tale conflitto, l'art.2652 n.3 cod. civ. prevede un ulteriore requisito rispetto a quanto richiesto dall'art.2704 cod. civ., nel senso che prevarrà colui il quale, oltre ad avere acquistato in base a scrittura privata con data certa, abbia altresì trascritto per primo la domanda diretta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, non trovando alcuna giustificazione logica ritenere che una scrittura priva di data certa-e perciò solo inopponibile al terzo acquirente- diventi opponibile solo perché la trascrizione della domanda di accertamento preceda la trascrizione dell'acquisto del terzo

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 n. 2, Cod. Civ. art. 2652 n. 3, Cod. Civ. art. 2704

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)